Ferrolift Trento

DETRAZIONI FISCALI

Contributi ed agevolazioni

DETRAZIONI FISCALI E CONTRIBUTI

 
Trentino Alto Adige – Provincia di Trento: contributi per l'eliminazione delle barriere e per i veicoli.
 
Aventi diritto
Hanno diritto ai contributi le persone con disabilità permanente di tipo motorio, sensoriale o psichico.
 
Per che cosa
Sono previsti contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e per l'acquisto e adattamento di mezzi di locomozione. La normativa prevede un rimborso per l'acquisto di veicoli ai fini dell'adattamento e per le spese necessarie all'adattamento dei veicoli a motore guidati dalle persone disabili oppure da terzi ma destinati al loro trasporto e conviventi con i medesimi terzi. Le disposizioni valgono anche per i veicoli di serie già dotati di opportuni servomeccanismi e che non necessitano di ulteriore adattamento. Le domande vanno presentate direttamente alla Provincia autonoma di Trento.
 
Contributi previsti
La Provincia autonoma di Trento, per opere finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche in edifici privati, può concedere somme, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo criteri e modalità stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale.
Nell'ambito di tali criteri vengono previsti, in particolare, i limiti massimi di reddito per l'ammissione alle agevolazioni finanziarie. Il contributo per l'acquisto dei veicoli non può superare il 40% della spesa riconosciuta ammissibile. E' prevista l'approvazione di nuovi criteri per luglio 2001.
 
Normativa di riferimento
Legge Provinciale – Provincia Autonoma di Trento – 7 gennaio 1991, n. 1
"Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento." (BUR 15 gennaio1991, n. 3)
Legge Provinciale – Provincia Autonoma di Trento – 11 settembre 1998, n. 10
"Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998."(BUR 15 settembre 1998, n. 38 Suppl. 1). Si veda in particolare l'articolo 44.
Legge Provinciale – Provincia Autonoma di Trento – 10 novembre 2000, n. 14
"Modifiche alla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento."(BU 21 novembre 2000, n.48/I – II)
 
REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
 
  1. essere portatori di minorazioni di carattere fisico, sensoriale o psichico che incontrano in via permanente ostacoli, limitazioni o impedimenti ad usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, delle strutture edilizie abitative, appartenenti alle classi di non autosufficienza rilevanti per le deduzioni dal reddito del nucleo familiare per i componenti non autosufficienti ai fini della determinazione dell’Indicatore della Condizione Economica Familiare “ICEF”nonché che si trovano nelle situazioni di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n.104, come recepito dall’art. 3, comma 3, della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 e di invalidità civile, del lavoro, di guerra e civile di guerra e per cause di servizio con grado di invalidità riconosciuto superiore al 33% o equivalente situazione. Le suddette condizioni devono risultare da certificazioni o dichiarazioni  rilasciate dalle apposite commissioni mediche pubbliche;
  2. avere la residenza anagrafica da almeno 2 anni continuativi in un comune della provincia di Trento; in caso di minori, il requisito della residenza anagrafica da almeno 2 anni di continuativi può essere riferita ad almeno uno dei genitori o, in caso di minore affidato, ad almeno uno degli affidatari;
  3. avere la residenza anagrafica o aver individuato l’immobile o l’unità abitativa in cui si trasferirà la propria residenza anagrafica nell’immobile interessato dall’intervento oggetto del contributo. In ogni caso, l’erogazione del contributo è subordinato all’effettivo trasferimento della residenza nell’immobile o nell’unità abitativa individuati, entro il termine di rendicontazione dei lavori;
  4. avere una situazione economica familiare corrispondente ad un Indicatore della Condizione Economica Familiare “I.C.E.F.” non superiore a 0,90;
  5. godere (oppure: un altro membro del nucleo familiare, come definito ai fini della determinazione dell’indicatore ICEF preordinato al contributo disciplinato dai presenti criteri deve godere) sull’immobile o sull’unità abitativa oggetto dell’intervento di un diritto di proprietà, di comproprietà o di altri diritti reali di godimento  oppure, per interventi diversi dall’installazione di ascensori e piattaforme elevatrici, godere anche soltanto di un diritto personale di godimento dell’abitazione (locazione o comodato). Quando il proprietario/comproprietario dell’unità immobiliare o dell’immobile oggetto dell’intervento è un soggetto diverso dal portatore di minorazione  beneficiario del contributo, il beneficiario stesso deve acquisire l’assenso del proprietario/comproprietario ad effettuare l’intervento e  presentarlo alla Struttura competente.
I NOSTRI CLIENTI SONO SODDISFATTI​
Al 0 %
QUALCHE DOMANDA?

Parla con un nostro operatore

Il nostro personale tecnico e commerciale è tua disposizione in orario ufficio.